Gli affidatari

QUALI SONO I COMPITI DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

I compiti dell’affidatario nei confronti del minore sono elencati nell'art. 5 della legge sull’affidamento:

“L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 (n.d.r.: decadenza dalla potestà sui figli) e 333 (n.d.r.: condotta del genitore pregiudizievole ai figli che può anche dar luogo a provvedimento del Giudice di allontanamento del minore) del Codice Civile. Qualora sia stato nominato un Tutore, l’affidatario tiene conto delle sue indicazioni osservando le prescrizioni stabilite dall’Autorità affidante.

In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L’ affidatario dev’essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato”.

Esercitare i poteri connessi con la potestà parentale significa, di fatto, che gli affidatari gestiscono ad esempio i rapporti con la scuola: firma del diario, giustificazione delle assenze, autorizzazioni alle uscite, colloqui con gli insegnanti, elettorato attivo e passivo negli organi rappresentativi della scuola.

I minori hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e quindi, ad esempio, relativamente alla confessione religiosa gli affidatari devono accettare la scelta fatta dalla famiglia d’origine del bambino. Gli affidatari quindi non possono effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato (ad es. battesimo, comunione, ecc.) ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

Nell’eventualità di attività che presentino qualche rischio può essere necessario il consenso dell’esercente la potestà o del tutore; occorrerà, per esempio, il consenso dei genitori o del tutore per quegli interventi medico-sanitari che esulano dall’ordinario (es. un intervento chirurgico), ma non occorrerà il consenso del genitore o del tutore per la cura delle comuni malattie dei bambini. Gli affidatari devono custodire le informazioni ricevute dai Servizi Sociali tutelando la dignità e il diritto alla riservatezza per il bambino che hanno accolto. 

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